Oggetto: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2 dicembre 1988.
Entrata in vigore: 17 dicembre 1988.
Firmatari dell’Intesa (1986): Bettino Craxi (Pres. Consiglio), Francesco Toppi (Pres. ADI).
1. Il Contesto Storico e la Necessità dell’Intesa
Per comprendere la portata dell’Intesa, bisogna ricordare che fino al 1988 le Assemblee di Dio in Italia, pur essendo Ente Morale dal 1959, operavano ancora sotto l’ombra della legislazione fascista sui “culti ammessi” del 1929. Sebbene la Costituzione del 1948 garantisse la libertà religiosa, la mancanza di una legge attuativa rendeva difficile l’esercizio pratico di tale diritto: i ministri di culto dovevano essere approvati singolarmente dal Ministero dell’Interno e l’apertura di locali richiedeva autorizzazioni complesse.
La revisione del Concordato con la Chiesa Cattolica nel 1984 aprì la strada alla stagione delle Intese. Il Consiglio Federale delle Chiese ADI, guidato dal pastore Francesco Toppi, colse questa opportunità storica non per cercare privilegi, ma per garantire il diritto all’evangelizzazione. La figura chiave fu indubbiamente Toppi: la sua leadership, caratterizzata da un equilibrio tra fermezza dottrinale e diplomazia istituzionale, permise di superare i pregiudizi che vedevano i pentecostali come culturalmente marginali.
LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 517
“Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia”
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
2. Con l’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia nei confronti delle ADI, delle chiese che ne fanno parte, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi che ne dipendono.
2. La Repubblica riconosce altresì alle ADI, agli istituti e alle opere che ne dipendono, la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
2. La qualifica di ministro di culto è certificata dalle ADI.
2. Ove non esistano chiese delle ADI nel luogo ove prestano servizio, i militari possono ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina.
3. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti alle ADI, il comando militare competente adotta le misure necessarie per assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto delle ADI.
2. L’accesso di detti ministri ai predetti istituti è libero e senza limitazione di orario.
2. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
2. La Repubblica garantisce agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie, le ADI possono rispondere a richieste di incontri per lo studio di argomenti biblici, senza oneri per lo Stato.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio comunicano tale intenzione all’ufficiale dello stato civile, il quale, fatte le pubblicazioni, rilascia un nulla osta in duplice originale.
3. Subito dopo la celebrazione, il ministro di culto spiega agli sposi gli effetti civili del matrimonio e redige l’atto di matrimonio in duplice originale… che deve essere trasmesso entro cinque giorni all’ufficiale di stato civile per la trascrizione.
2. La forza pubblica non può entrare in tali edifici per l’esercizio delle sue funzioni, se non in caso di urgente necessità o su richiesta del ministro di culto.
Il Presidente della Repubblica
COSSIGA
Il Presidente del Consiglio
DE MITA
2. Le Contrapposizioni Interne al Movimento
Non tutto il mondo pentecostale accolse con favore questo percorso. L’iter verso l’Intesa fece emergere una dialettica interna al movimento, talvolta aspra, tra due visioni ecclesiologiche:
- La linea Istituzionale (ADI): Vedeva l’Intesa come uno strumento di libertà, una “porta aperta” da Dio per facilitare l’opera (accesso alle carceri, scuole, ospedali). La tesi era: “Usiamo la legge per servire meglio il Vangelo, senza farci asservire dallo Stato”.
- La linea delle “Chiese Libere” o “Non Organizzate”: Una parte del pentecostalesimo criticò l’operazione. Il timore era la “mondanizzazione” della chiesa e la perdita della spontaneità dello Spirito Santo a favore della burocrazia.
Le ADI risposero a queste critiche mantenendo l’autonomia finanziaria, fedeli al principio che la chiesa si sostiene con le offerte dei fedeli (accettando l’8×1000 in seguito solo per scopi umanitari).
3. Analisi dei Contenuti e Impatto Pratico
| Ambito | Disposizioni Chiave | Impatto Pratico sull’Opera |
|---|---|---|
| Autonomia | Riconoscimento dell’autonomia statutaria e indipendenza nomine. | Totale indipendenza dal controllo governativo. |
| Assistenza | Diritto di accesso per ministri di culto senza autorizzazioni caso per caso. | Esplosione del ministero di cappellania (carceri, ospedali). |
| Scuola | Diritto di rispondere alle richieste degli alunni per studi biblici. | Alternativa all’insegnamento cattolico su richiesta. |
| Matrimonio | Riconoscimento effetti civili senza approvazione governativa della nomina. | Dignità della cerimonia nuziale evangelica equiparata. |
| Aspetti Finanziari | Deducibilità fiscale offerte e 8×1000 (solo scopi sociali). | Le ADI destinano l’8×1000 esclusivamente a scopi umanitari. |
4. Documentazione Storica
Dalla relazione parlamentare di presentazione della legge, emergono parole che segnano la fine di un’epoca di incomprensioni. Il relatore sottolineò come le Assemblee di Dio rappresentassero “un modello di integrazione responsabile nel tessuto sociale italiano, pur mantenendo una rigorosa identità teologica”. Come ribadito spesso da Toppi: “Abbiamo cambiato l’abito giuridico, non il cuore del messaggio”.
I FIRMATARI DELL’INTESA (29 Dicembre 1986)
Il Presidente del Consiglio
Il Presidente
