L’INTESA CON LO STATO ITALIANO (1988)

Legge 22 Novembre 1988, n. 517 – Intesa Stato/ADI
Atto: Legge 22 novembre 1988, n. 517.
Oggetto: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia.
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2 dicembre 1988.
Entrata in vigore: 17 dicembre 1988.
Firmatari dell’Intesa (1986): Bettino Craxi (Pres. Consiglio), Francesco Toppi (Pres. ADI).

1. Il Contesto Storico e la Necessità dell’Intesa

Per comprendere la portata dell’Intesa, bisogna ricordare che fino al 1988 le Assemblee di Dio in Italia, pur essendo Ente Morale dal 1959, operavano ancora sotto l’ombra della legislazione fascista sui “culti ammessi” del 1929. Sebbene la Costituzione del 1948 garantisse la libertà religiosa, la mancanza di una legge attuativa rendeva difficile l’esercizio pratico di tale diritto: i ministri di culto dovevano essere approvati singolarmente dal Ministero dell’Interno e l’apertura di locali richiedeva autorizzazioni complesse.

La revisione del Concordato con la Chiesa Cattolica nel 1984 aprì la strada alla stagione delle Intese. Il Consiglio Federale delle Chiese ADI, guidato dal pastore Francesco Toppi, colse questa opportunità storica non per cercare privilegi, ma per garantire il diritto all’evangelizzazione. La figura chiave fu indubbiamente Toppi: la sua leadership, caratterizzata da un equilibrio tra fermezza dottrinale e diplomazia istituzionale, permise di superare i pregiudizi che vedevano i pentecostali come culturalmente marginali.

Repubblica Italiana

LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 517

“Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia”

(Gazzetta Ufficiale n. 283 del 2-12-1988, Suppl. Ord. n. 107)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 (Rapporti tra lo Stato e le A.D.I.)
1. I rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia (ADI) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell’intesa stipulata il 29 dicembre 1986, allegata alla presente legge.
2. Con l’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia nei confronti delle ADI, delle chiese che ne fanno parte, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi che ne dipendono.
Art. 2 (Libertà religiosa)
1. La Repubblica dà atto che le ADI professano che “la fede senza le opere è morta” e riconosce la libertà di annunciare il Vangelo e di svolgere l’opera di assistenza morale e spirituale secondo le Sacre Scritture.
2. La Repubblica riconosce altresì alle ADI, agli istituti e alle opere che ne dipendono, la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Facsimile del frontespizio dell'Intesa originale del 1986
Fig. 1 – Frontespizio dell’Intesa firmata a Palazzo Chigi.
Art. 3 (Ministri di culto)
1. La nomina dei ministri di culto, l’organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
2. La qualifica di ministro di culto è certificata dalle ADI.
Art. 4 (Assistenza spirituale ai militari)
1. I militari appartenenti alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissati, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi prestano servizio.
2. Ove non esistano chiese delle ADI nel luogo ove prestano servizio, i militari possono ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina.
3. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti alle ADI, il comando militare competente adotta le misure necessarie per assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto delle ADI.
Art. 5 (Assistenza in istituti di cura e riposo)
1. L’assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano richiesta è assicurata dai ministri di culto iscritti nel ruolo tenuto dalle ADI.
2. L’accesso di detti ministri ai predetti istituti è libero e senza limitazione di orario.
Art. 6 (Assistenza negli istituti penitenziari)
1. Negli istituti penitenziari è assicurata l’assistenza spirituale dai ministri di culto designati dalle ADI.
2. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

Art. 9 (Insegnamento religioso nelle scuole)
1. La Repubblica prende atto che le ADI, per motivi di fede e di coscienza, non richiedono di svolgere catechesi nelle scuole pubbliche, essendo l’educazione biblica e teologica di specifica competenza della famiglia e della Chiesa.
2. La Repubblica garantisce agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie, le ADI possono rispondere a richieste di incontri per lo studio di argomenti biblici, senza oneri per lo Stato.
Art. 11 (Matrimonio)
1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto delle ADI, aventi la cittadinanza italiana.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio comunicano tale intenzione all’ufficiale dello stato civile, il quale, fatte le pubblicazioni, rilascia un nulla osta in duplice originale.
3. Subito dopo la celebrazione, il ministro di culto spiega agli sposi gli effetti civili del matrimonio e redige l’atto di matrimonio in duplice originale… che deve essere trasmesso entro cinque giorni all’ufficiale di stato civile per la trascrizione.
Art. 13 (Edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico delle ADI non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con le ADI.
2. La forza pubblica non può entrare in tali edifici per l’esercizio delle sue funzioni, se non in caso di urgente necessità o su richiesta del ministro di culto.
Art. 14 (Riconoscimento dell’Ente Patrimoniale)
1. La Repubblica riconosce l’ente morale “Istituto evangelico delle Assemblee di Dio in Italia”, con sede in Roma, eretto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Il Presidente della Repubblica
COSSIGA

Il Presidente del Consiglio
DE MITA

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

2. Le Contrapposizioni Interne al Movimento

Non tutto il mondo pentecostale accolse con favore questo percorso. L’iter verso l’Intesa fece emergere una dialettica interna al movimento, talvolta aspra, tra due visioni ecclesiologiche:

  • La linea Istituzionale (ADI): Vedeva l’Intesa come uno strumento di libertà, una “porta aperta” da Dio per facilitare l’opera (accesso alle carceri, scuole, ospedali). La tesi era: “Usiamo la legge per servire meglio il Vangelo, senza farci asservire dallo Stato”.
  • La linea delle “Chiese Libere” o “Non Organizzate”: Una parte del pentecostalesimo criticò l’operazione. Il timore era la “mondanizzazione” della chiesa e la perdita della spontaneità dello Spirito Santo a favore della burocrazia.

Le ADI risposero a queste critiche mantenendo l’autonomia finanziaria, fedeli al principio che la chiesa si sostiene con le offerte dei fedeli (accettando l’8×1000 in seguito solo per scopi umanitari).

3. Analisi dei Contenuti e Impatto Pratico

Ambito Disposizioni Chiave Impatto Pratico sull’Opera
Autonomia Riconoscimento dell’autonomia statutaria e indipendenza nomine. Totale indipendenza dal controllo governativo.
Assistenza Diritto di accesso per ministri di culto senza autorizzazioni caso per caso. Esplosione del ministero di cappellania (carceri, ospedali).
Scuola Diritto di rispondere alle richieste degli alunni per studi biblici. Alternativa all’insegnamento cattolico su richiesta.
Matrimonio Riconoscimento effetti civili senza approvazione governativa della nomina. Dignità della cerimonia nuziale evangelica equiparata.
Aspetti Finanziari Deducibilità fiscale offerte e 8×1000 (solo scopi sociali). Le ADI destinano l’8×1000 esclusivamente a scopi umanitari.
La Sala dei Galeoni a Palazzo Chigi dove avvenne la firma
Fig. 2 – Il contesto istituzionale della firma (Palazzo Chigi).

4. Documentazione Storica

Dalla relazione parlamentare di presentazione della legge, emergono parole che segnano la fine di un’epoca di incomprensioni. Il relatore sottolineò come le Assemblee di Dio rappresentassero “un modello di integrazione responsabile nel tessuto sociale italiano, pur mantenendo una rigorosa identità teologica”. Come ribadito spesso da Toppi: “Abbiamo cambiato l’abito giuridico, non il cuore del messaggio”.

I FIRMATARI DELL’INTESA (29 Dicembre 1986)

Per il Governo della Repubblica Italiana
Il Presidente del Consiglio
BETTINO CRAXI
Per le Assemblee di Dio in Italia
Il Presidente
FRANCESCO TOPPI

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